Vi ricordiamo che la legge n. 51 del 20/05/2022 (G.U. n.117) all’art.10 bis impone che le imprese di costruzione e impiantistiche per l’accesso ai benefici di cui sopra devono essere qualificate ai sensi dell’art. 84 del. D.Lgs 50/2016 (Codice degli appalti), conseguendo la così detta ATTESTAZIONE SOA.
Il requisito si applica agli appalti e subappalti di importo superiore ai 516.000 euro, indistintamente per tutti i Bonus Edilizi, ovvero:
- Superbonus 110%
- Ecobonus ordinario
- Bonus Casa e Sisma Bonus ordinario
- Bonus facciate
- Bonus fotovoltaico ordinario
- Bonus colonnine di ricarica ordinario
- Bonus barriere architettoniche 75%
La norma ha previsto un regime transitorio dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, durante il quale si potrà dimostrare di aver stipulato un contratto per il conseguimento dell’Attestazione SOA con un Organismo di Attestazione autorizzato dall’Autorità Anticorruzione (ANAC). Dal 1 luglio 2023 il possesso dell’attestato, per accedere alle su richiamate detrazioni fiscali, è OBBLIGATORIO.
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