La patente è obbligatoria per tutte le imprese e lavoratori autonomi attivi nei cantieri.
Sono esentate dal possesso della patente le aziende che:
- Possiedono l’attestato di qualificazione SOA con classifica pari o superiore alla III (art. 100, comma 4, Codice degli Appalti Pubblici);
- Forniscono servizi o prestazioni di natura intellettuale.
Il rilascio della patente avverrà a cura dell’Ispettorato del Lavoro competente territorialmente (ITL), previa verifica dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità – DURC;
d) Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente – DVR;
e) Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente – DURF; f) Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) c) e) è attestato mediante autocertificazione.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) d) f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
La domanda di rilascio dovrà essere presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e la patente verrà emessa in formato digitale.
IL SISTEMA DEI CREDITI: Ogni patente a crediti avrà una dotazione iniziale di 30 crediti, necessari per operare nei cantieri. Il punteggio potrà aumentare fino ad un massimo di 100 crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.
L’attribuzione dei crediti ulteriori può avvenire:
- In ragione della storicità dell’impresa, possono essere attribuiti fino a 10 crediti:
- Fino a 5 anni di iscrizione alla Camera di Commercio: 0 crediti;
- Da 5 a 10 anni: 3 crediti;
- Da 11 a 15 anni: 5 crediti;
- Da 16 a 20 anni: 8 crediti;
- Oltre 20 anni: 10 crediti.
- In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti.
- In relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti.
REQUISITO | INCREMENTO CREDITI |
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. | 5 |
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG- SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”. | 4 |
i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. | i.) 6 ii.) 8 |
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza | 3 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. | 1 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. | 3 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. | 6 |
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. | 3 |
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente | 2 |
- In relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi, possono essere attribuiti fino a 10 crediti:
REQUISITO | INCREMENTO CREDITI |
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 1 |
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 2 |
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 4 |
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 | 2 |
Possesso della certificazione SOA di classifica I. | 1 |
Possesso della certificazione SOA di classifica II. | 2 |
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. | 2 |
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. | 2 |
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. | 2 |
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. | 2 |
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. | 2 |
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge3 aprile 2001, n. 142. | 2 |
È importante sottolineare che (salvo casi residuali) se i crediti scendono sotto i 15, l’impresa non potrà più operare nei cantieri.
In caso di infortuni sul lavoro o violazioni delle norme di sicurezza, i crediti potranno essere decurtati, con penalità che vanno da 10 a 20 crediti a seconda della gravità dell’infrazione.
I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica dell’effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.
SANZIONI PER MANCANZA DI PATENTE O CREDITI INSUFFICIENTI: Le imprese o lavoratori autonomi sprovvisti della patente o con meno di 15 crediti saranno soggetti a:
- Sanzioni amministrative pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro;
- Esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per 6 mesi.
TABELLA CON LE DECURTAZIONI DEI CREDITI DALLA PATENTE:
Fattispecie | Decurtazione punti | |
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sullaconsistenza del terreno | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo28 | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: | 1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: | 8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: | 15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 10 |
AUTOCERTIFICAZIONE DA INVIARE ENTRO IL 31/10/2024 Di seguito l’autocertificazione da stampare, compilare e inviare, insieme al documento di identità, dalla propria pec all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA: Roberto Palliccia – e-mail: palliccia@assartigiani.com – Cell. 334 3077350 Marco Carloni – e-mail: carloni@assartigiani.com – Cell. 393 9448545
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Associazione degli Artigiani e delle Imprese di Roma e Provincia
Via della Tenuta del Cavaliere 1 – 00012 Guidonia Montecelio (Rm)
Tel. 06/60503059 – Cell. 335/1271993